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Obbligo formativo ECM triennio 2023-2025

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Gentili utenti,

vi ricordiamo che l’obbligo formativo ECM visualizzato nell’area riservata della banca dati Co.Ge.A.P.S. per il triennio 2023-2025, è da considerarsi provvisorio in attesa delle decisioni e delle delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, a seguito delle quali potrebbe subire variazioni.

Vi ringraziamo per l’attenzione.

Roberto Monaco nuovo Presidente Co.Ge.A.P.S.

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Il dott. Roberto Monaco, Segretario generale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO), è il nuovo Presidente del Co.Ge.A.P.S., Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie. Il dott. Monaco è stato eletto all’unanimità, nel corso dell’Assemblea del 20 maggio 2022, dai rappresentanti di tutte le Professioni sanitarie. Monaco sostituisce Enrico De Pascale, scomparso il 5 aprile scorso.

Applicazione Delibera CNFC per l’attribuzione automatica dell’esenzione per pensionamento

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Gentili Utenti,

a seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata a sistema la riduzione dell’obbligo ECM professionale per “Pensionamento”. La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione per i professionisti pensionati che esercitano saltuariamente la professione.

L’esenzione è stata applicata a partire dallo 01/01/2017, e riduce l’obbligo formativo ECM in maniera proporzionale al periodo interessato, nella misura di 2 crediti ogni 15 giorni di durata dell’esenzione, nel limite dell’obbligo formativo individuale triennale.

Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‘attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato sul portale del Co.Ge.A.P.S. tramite l’apposita funzionalità che permette di sospendere l’esenzione modificando la data di fine, attribuita di default.

 E’ possibile consultare una breve guida per la gestione dell’esenzione cliccando QUI.

Applicazione Delibera CNFC in materia di spostamento dei crediti

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Gentili Professionisti,

di recente la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha pubblicato la “Delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo” del 09/12/2021. Tale Delibera, che aggiorna le regole dello spostamento dei crediti per il recupero dell’obbligo formativo dei trienni 2014-2016 e 2017-2019, non è ancora applicata sul portale del Co.Ge.A.P.S., ma è in fase di sviluppo tecnico e sarà al più presto disponibile in Area riservata.