C.N.O.P.

CNOP – Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

La professione di psicologo nasce in Italia, dal punto di vista normativo, il 18 febbraio 1989, con l’approvazione della Legge n. 56 – Ordinamento della professione di psicologo.

L’art. 1 definiva, e definisce ancora oggi, le attività riservate alla professione di Psicologo: La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Un’altra tappa significativa nella costruzione della identità dello psicologo è stata la definizione delle regole etiche applicate alla professione, ossia la predisposizione e l’approvazione del Codice deontologico degli psicologi italiani da parte del Consiglio nazionale nel 1997. Il Codice si compone di 42 articoli e contiene una serie di prescrizioni relative all’esercizio della attività professionale applicabili nei diversi contesti lavorativi. Le regole contenute nel codice sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo che sono tenuti alla loro conoscenza (Art. 1).

Il Codice deontologico degli Psicologi italiani prevede che lo psicologo mantenga un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorni nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. [Lo psicologo] Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

È evidente pertanto l’importanza data all’aggiornamento professionale e alla necessità di acquisire e mantenere competenze specifiche a seconda del settore in cui il professionista opera e dell’utente/cliente con cui si confronta.

L’adesione al progetto COGEAPS (Consorzio per la Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) si colloca pertanto sulla scia tracciata fin dagli inizi dell’ordinamento della professione e ben aderisce alle indicazioni previste dal Codice deontologico di verifica dell’aggiornamento professionale; l’auspicio è di implementare tale sistema di verifica al punto da essere in grado di certificare non soltanto l’avvenuta formazione in specifici settori dell’attività professionale, ma anche di verificare la qualità degli eventi formativi e, quindi, degli enti erogatori di formazione. Lo scopo ultimo, che ci riporta ai fini istituzionali fondanti il principio delle attività riservate ai professionisti iscritti agli Ordini, è quello di poter essere garanti per l’utente finale, e la società civile, di elevati standard di qualità delle prestazioni professionali.