Statuto del Consorzio Co.Ge.A.P.S.

TITOLO I

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata – Scopi

Art. 1

Nell’ambito delle funzioni proprie di indirizzo e coordinamento, tra le sotto elencate Federazioni, Consigli/Associazioni Nazionali degli Ordini e Collegi professionali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNOMCeO), Medici Veterinari (FNOVI), Farmacisti (FOFI), Biologi (ONB), Chimici (CNC), Infermieri (IPASVI), Ostetriche (FNCO), Psicologi (CNP), Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (FNCTSRM), nonché le Associazioni professionali previste dalle disposizioni vigenti (legge 251/2000 ed eventuali integrazioni), dell’Area della Prevenzione, della Riabilitazione e Tecnica è costituito un Consorzio denominato: “Co. Ge. A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)”.

Art. 2

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è il gestore dell’Anagrafe Nazionale dei crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina).
Il Consorzio in particolare ha per oggetto:

  • la gestione dell’Anagrafe Nazionale dei crediti formativi ECM delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 che rende disponibili agli Ordini/Collegi/Associazioni territoriali per le funzioni di loro competenza;
  • la realizzazione di tutte le attività connesse con la realizzazione dello scopo statutario di gestore dell’Anagrafe Nazionale ECM, comprese quelle tempo per tempo riconosciute dalle normative applicabili alla materia;
  • la promozione, il reperimento di finanziamenti e di tecnologia in materia di registrazione, classificazione e certificazione dei crediti ECM;
  • la realizzazione di studi, servizi e di progetti di fattibilità in relazione alle singole attività dei consorziati ed a favore di questi ultimi in materia di gestione e certificazione dei crediti ECM;
  • la realizzazione di studi e di servizi in relazione in materia di registrazione, classificazione e certificazione dei crediti ECM anche a favore di singoli Ordini/Collegi/Associazioni professionali.

Il Consorzio può compiere tutti gli atti, le operazioni, le procedure e le stipule e tutto quanto ritenuto necessario o utile per il perseguimento dell’oggetto e degli scopi consortili.
A tal fine il Consorzio rispetta tutte le norme relative al trattamento dei dati sensibili e per questi adotta adeguato DPS.
Le attività strettamente connesse agli scopi consortili svolte nei riguardi dei singoli consorziati sono gratuite.
Per il raggiungimento degli scopi consortili il Consorzio si avvale dei dati anagrafici e di informazioni di proprietà dei relativi Ordini/Collegi/Associazioni territoriali, o laddove previsti dei singoli consorziati; fermo restando che è espressamente vietato al Consorzio acquisire o vantare o cedere a terzi diritti di proprietà o di uso autonomo di tali dati al di fuori del perseguimento degli scopi consortili.

Art. 3

Il Consorzio ha sede legale presso la sede della FNOMCeO in Roma, Piazza Cola di Rienzo 80/A, C.A.P. 00192. La sede legale può essere modificata con deliberazione del Comitato esecutivo su richiesta del Presidente in carica.

Art. 4

La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2020, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovrà essere approvato dall’assemblea dei consorziati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati previsti per le modifiche dello Statuto.

TITOLO II

I Soci

Art. 5

Possono far parte del Consorzio le Federazioni, i Consigli e le Associazioni Nazionali rappresentative degli Ordini e Collegi professionali delle professioni sanitarie; le Associazioni professionali sono quelle previste dalle disposizioni vigenti (legge 251/2000 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni).
L’ingresso dei nuovi soci è subordinato al possesso dei requisiti di cui sopra, ed avviene sulla base della domanda sottoscritta dal rappresentante legale, sulla quale decide inderogabilmente e insindacabilmente l’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.
L’ingresso di nuovi soci non costituisce modifica dello Statuto.
L’ammissione di nuovi consorziati comporterà l’accettazione incondizionata di tutte le norme dello Statuto e delle pattuizioni accessorie.
Ciascun socio deve segnalare immediatamente al Consorzio l’eventuale variazione del proprio rappresentante in seno al Consorzio stesso.

Art. 6

E’ facoltà dei consorziati recedere dal Consorzio in qualsiasi momento previa segnalazione a mezzo raccomandata o strumento equivalente della volontà di recesso deliberata dal competente organo del singolo consorziato.
Il recesso dal rapporto si intende esecutivo decorsi trenta giorni dalla data di spedizione della raccomandata o strumento equivalente. Sino a tale data il socio receduto è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti dal presente statuto.
Il socio receduto è comunque tenuto al pagamento delle quote annuali di partecipazione al Consorzio già deliberate e impegnate nel bilancio di previsione alla data di comunicazione del recesso.

Art. 7

Un consorziato può essere escluso, su delibera dell’Assemblea votata a maggioranza assoluta, nei casi previsti per legge e nei seguenti casi:

  1. nel caso in cui non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili o che abbia perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
  2. nel caso in cui in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il Consorzio;
  3. nel caso in cui non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
  4. nel caso in cui si renda moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio;
  5. nel caso in cui svolga attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi.

Nei casi 3. e 4. il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata all’adempimento e l’esclusione potrà aver luogo se l’inadempienza è protratta per 15 giorni da tale data.

Art.8

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso della quota versata nel fondo consortile di cui all’articolo 9.
I soci receduti od esclusi rispondono, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui erano soci.

TITOLO III

Patrimonio sociale

Art. 9

Il fondo consortile è costituito:

  1. da una quota consortile, che verrà determinata dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti;
  2. dalle quote consortile – come sopra determinate – che saranno versate dai nuovi consorziati all’atto del loro ingresso nel Consorzio;
  3. dai contributi annuali che saranno versati dai consorziati, nella misura che sarà determinata con delibera dell’Assemblea a maggioranza assoluta, per coprire le spese di organizzazione, gestione e amministrazione del Consorzio contemplate nel bilancio di previsione;
  4. da ulteriori e specifici contributi finalizzati a coprire il fabbisogno finanziario alimentato da azioni e/o interventi consortili di carattere straordinario non previsti nel bilancio di previsione, nella misura che sarà determinata con delibera dell’Assemblea;
  5. dai contributi e liberalità che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri enti pubblici nonché da operatori privati;
  6. dai beni acquisiti con il versamento da parte dei consorziati delle rispettive

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.
Per tutta la durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l’Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.
Il patrimonio del Consorzio è costituito, a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi o in previsione di futuri oneri:

  1. dal fondo consortile
  2. dagli avanzi di esercizi economici precedenti.

Art.10

L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Comitato esecutivo, con l’ausilio del Tesoriere, redige la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la sottopone alla Assemblea per l’approvazione.
Il bilancio approvato viene depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
Entro il 28 febbraio l’assemblea approva il bilancio preventivo economico per l’anno in corso.
Il preventivo economico non può prevedere una perdita di esercizio a meno che ne sia garantita la copertura con gli utili di esercizio precedenti riportati a nuovo o con riserve disponibili.
Al preventivo economico è allegato il preventivo finanziario.
Il preventivo finanziario non può prevedere un disavanzo finanziario a meno che non ne sia garantita la copertura con i fondi disponibili all’inizio dell’esercizio.
Il preventivo economico e l’allegato preventivo finanziario possono essere soggetti a variazione in corso d’anno con le stesse modalità di approvazione.

TITOLO IV

Organi del Consorzio

Art. 11

Sono organi del Consorzio:

  1. l’Assemblea
  2. il Presidente
  3. il Vice Presidente
  4. il Segretario
  5. il Tesoriere
  6. il Comitato esecutivo

Art. 12

L’Assemblea dei consorziati è composta dai rappresentanti delle Federazioni/Consigli (di cui all’art 1 e all’art. 5 del presente statuto) in ragione di un delegato qualora gli iscritti ai rispettivi Ordini/Collegi siano fino a 60.000, da due delegati qualora gli iscritti siano da 60.001 fino a 100.000 e di un ulteriore delegato ogni 100.000 iscritti o frazione.
Per le Associazioni tale rappresentanza è da intendersi per Area di appartenenza; pertanto ogni area di appartenenza avrà un solo delegato, che rappresenterà tutte le Associazioni facenti parte di detta area e che esprimerà un solo voto.
Per la FNOMCeO, uno dei propri delegati è nominato dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatri.
Non ha diritto di intervento né di voto il consorziato inadempiente agli obblighi consortili.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio e comunque ogni volta che il Comitato esecutiva lo ritenga opportuno, nonché in caso di richiesta fatta al Comitato esecutivo stesso da almeno un terzo dei consorziati.
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato ai rappresentanti dei consorziati a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata a/r o telegramma almeno 8 giorni prima della riunione con l’indicazione dell’ora, del giorno, del luogo e l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è competente a:

  • eleggere, fra i componenti del Comitato esecutivo, il Presidente, Il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
  • approvare il bilancio annuale e il bilancio preventivo;
  • approvare eventuali regolamenti consortili;
  • approvare le operazioni (convenzioni, contratti) che determinino un controvalore superiore ad euro 100.000,00 (centomila) oltre oneri fiscali;
  • deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Comitato esecutivo o dai consorziati.

L’Assemblea delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega (è ammessa una sola delega per rappresentate e può essere delegato unicamente un altro componente dell’assemblea) di almeno la metà dei componenti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati:

  • ogni eventuale modifica dello Statuto;
  • lo scioglimento del Consorzio e la nomina dei liquidatori;
  • determinare le quote di partecipazione al fondo consortile;
  • determinare la quota annua di partecipazione al Consorzio.

Delle deliberazioni è redatto verbale in un apposito registro tenuto dal Segretario.
Il diritto di voto è unitario.
L’assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, previa verifica della legittimità delle deleghe.
Delle deliberazioni dell’Assemblea è redatto verbale sottoscritto del Presidente e del Segretario.
I verbali sono conservati presso apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i consorziati.
Le delibere dell’assemblea vincolano tutti i consorziati ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 13

Il Presidente del Consorzio è eletto dall’Assemblea tra i membri del Comitato esecutivo. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

Art. 14

Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea tra i membri del Comitato esecutivo e rimane in carica tre anni ed è rieleggibile e sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui lo stesso sia impedito.

Art. 15

Il Segretario è eletto dall’Assemblea tra i membri del Comitato esecutivo e rimane in carica tre anni ed è rieleggibile ed è responsabile del regolare andamento dell’ufficio, gli sono affidati l’archivio, i verbali e i registri delle deliberazioni dell’Assemblea.

Art. 16

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea tra i membri del Comitato esecutivo e rimane in carica tre anni ed è rieleggibile ed ha la custodia e la responsabilità del patrimonio.
Il Tesoriere provvede alla predisposizione del bilancio preventivo economico con allegato preventivo finanziario e bilancio di esercizio.
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e paga, entro i limiti degli stanziamenti in bilancio preventivo, i mandati spediti dal Presidente e deve tenere i registri prescritti dalla legge.

Art. 17

Il Comitato esecutivo è composto da un rappresentante per ciascun consorziato, scelto tra coloro che già compongono l’Assemblea e fermo restando che per le Associazioni vi sarà un componente per ciascuna area di appartenenza. L’IPASVI ha diritto a due rappresentanti, la FNOMCeO ha diritto a due rappresentati (di cui uno corrispondente al designato dalla Commissione Albo Odontoiatri Nazionale).
Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni in modo coincidente con le cariche sociali.
Il Comitato è investito di tutti i poteri necessari per gestione del Consorzio, salvo i poteri spettanti all’Assemblea a norma del presente Statuto.
Il Comitato è competente a:

  • determinare la politica di gestione ed amministrazione del Consorzio;
  • provvedere alla gestione del fondo consortile e al compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili, fatto salvo il limite del controvalore di euro 100.000,00 (centomila) oltre oneri per cui è riservata la competenza alla Assemblea;
  • proporre all’Assemblea le quote di partecipazione iniziale al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti una tantum da consorziati;
  • predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e sottoporlo all’Assemblea per la sua approvazione;
  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza dell’Assemblea;
  • provvedere ad assumere e licenziare il personale del consorzio deliberandone gli organici e gli emolumenti;
  • nominare commissioni per particolari scopi e lavori;
  • deliberare sulle eventuali azioni davanti ad ogni autorità;
  • predisporre, eventualmente, il regolamento di applicazione delle norme previste dal presente statuto, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Il Comitato si raduna nella sede del Consorzio o altrove tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne faccia domanda scritta almeno un componente.
La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione delle materie da trattare.
Il Comitato è regolarmente convocato anche senza le formalità suddette quando siano comunque presenti tutti i componenti.
Il Comitato delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega (sono ammesse più deleghe per rappresentate ma può essere delegato unicamente un altro componente del Comitato) di almeno la metà dei componenti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle deliberazioni del Comitato è redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario.
I verbali sono conservati presso apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i consorziati.

Art. 18

Il Consorzio si scioglie per deliberazione dell’Assemblea oltre che per le cause previste per legge. In caso di scioglimento la proprietà del “sistema di gestione dei crediti formativi” e la possibilità di utilizzarlo liberamente sarà automaticamente riconosciuta in capo a tutti i consorziati unicamente per il raggiungimento dei fini istituzionali.
E’ vietato ogni altro uso del sistema per fini commerciali o promozionali.
Ogni uso improprio del sistema stesso sarà perseguito dagli aventi causa anche dopo lo scioglimento del Consorzio.

Art. 19

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra i soci e il Consorzio o i suoi amministratori verranno obbligatoriamente deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra le parti stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il collegio arbitrale, sentite le parti ed esaminati gli atti, provvederà a risolvere ogni controversia. La decisione del collegio arbitrale sarà insindacabile.